DONAZIONE DI UN IMMOBILE: SI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS PRIMA CASA

Fonte: Immobiliare.it

Capita spesso che un contribuente decida di donare la propria casa a un parente, come nel caso di un nonno con il nipote o di un genitore con il figlio. La donazione è un contratto vero e proprio, che di solito deve essere stipulato di fronte a un notaio e che prevede il pagamento di determinate imposte di importo variabile.

Da qui la domanda di una contribuente che si è rivolta alla rivista online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi.it: in caso di donazione, si può usufruire delle agevolazioni prima casa, che ridurrebbero il costo dell’imposta ipotecaria e di quella catastale (si pagherebbero 200 euro per ciascuna anziché rispettivamente il 2% e l’1% del valore dell’immobile)?

La risposta è sì, ma a una condizione molto precisa: non bisogna essere proprietari di un altro immobile nello stesso Comune né di un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.

Bonus prima casa e donazione

Ai fini fiscali, le agevolazioni dette “prima casa” possono interessare anche gli immobili concessi in donazione. Le condizioni per beneficiarne non cambiano rispetto a un acquisto “tradizionale”, quindi bisogna:

  • non possedere altri immobili nello stesso Comune, neppure in comunione con il coniuge
  • non avere giù usufruito del bonus prima casa sul territorio nazionale. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile entro un anno;
  • l’abitazione non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Siccome la contribuente è già proprietaria di un immobile nello stesso Comune, per il quale ha usufruito delle agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che non potrà beneficiarne anche sull’immobile donatole dai genitori, a meno che nell’atto di donazione non dichiari di impegnarsi a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.

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