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In tema di mutuo prima casa per gli italiani residenti all’estero, le detrazioni degli interessi passivi per quali immobili sono possibili? A fornire la risposta è direttamente il Fisco. Si ricorda che si può fruire di una detrazione Irpef del 19% sugli interessi pagati all’istituto di credito per il mutuo sulla prima casa, nonché sugli oneri accessori, per un massimo di 4.000 euro annui. Per poter beneficiare della detrazione l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente titolare del mutuo e dalla data di acquisto dell’immobile i proprietari hanno 12 mesi di tempo per potervi trasferire la residenza, condizione necessaria affinché la casa venga considerata abitazione principale.

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Vi scrivo perché ho un dubbio sulla possibilità o meno di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’abitazione principale. Sono cittadina italiana, residente in Germania, che lavora per un ministero italiano e riceve lo stipendio dall’Italia. Ho acquistato casa in Germania e pago il mutuo. Ho diritto alla detrazione?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che, in questo caso, non è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli interessi passivi per il mutuo ipotecario per l’abitazione principale. Questo perché la casa è stata acquistata all’estero, nel caso specifico in Germania.

Il Fisco ha spiegato che, “come specificano le stesse istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non residenti (modello Redditi Pf 2024 – fascicolo 2 – Parte terza), sono detraibili gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma solo ‘con riferimento ad immobili situati in Italia’”.

Di conseguenza, il Fisco ha sottolineato che “per i mutui contratti per acquistare un’unità immobiliare situata in un Paese estero la detrazione degli interessi passivi, di cui all’art. 15, comma 1, lettera. b), del Tuir, non spetta. Questo vale sia per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, per i quali l’abitazione principale si configura, di regola, in relazione a immobili situati in Italia, sia per i non residenti, per i quali l’imposta è determinata secondo le disposizioni riportate nell’articolo 24 del Tuir”.