I criteri per il riparto delle spese condominiali vanno approvati dall’assemblea dei condomini, se non stabiliti per contratto; ma che succede se non è possibile avere tutti i condomini presenti in assemblea? Ecco cosa dice la Cassazione in merito nella sentenza 21086 del 4 luglio 2022.
La Cassazione ha stabilito che la modifica della convenzione contenente la deroga a i criteri stabiliti per legge o regolamento per il riparto delle spese condominiali si può manifestare anche al di fuori dell’assemblea condominiale, in caso di impossibilità a partecipare. L’importante è che l’assenso sia dato per iscritto.
Questo nonostante la delibera, in caso di assenza di alcuni condomini, non sia legittima: ma l’aggiunta successiva per iscritto concretizza almeno il consenso alla modifica dei criteri del riparto, che si può poi perfezionare in una successiva assemblea.
I mezzi ammessi per comunicare il consenso sono quelli giudicati più adatti: raccomandata a/r o Pec.